Pittogramma di infiammabilità sull’etichetta dei cosmetici

flammabilityI prodotti cosmetici (non aerosol) sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione delle norme che disciplinano l’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Tuttavia la responsabilità per un eventuale uso scorretto o per un incidente legato a uso improprio del prodotto potrebbe ricadere sulla Persona Responsabile del prodotto stesso, qualora l’evento sia imputabile a una carente o non corretta informazione relativa all’uso proprio di tale prodotto. Quindi l’etichettatura relativa all’infiammabilità di prodotti cosmetici non aerosol è consigliata ma non regolamentata. Pertanto, sarà compito della Persona Responsabile valutare i rischi di infiammabilità associati con il suo prodotto se utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili. Diversi documenti possono essere utilizzati per effettuare tale analisi; le linee guida dell’Associazione europea Cosmetics Europe suggeriscono: La raccomandazione che Colipa (oggi Cosmetics Europe) ha pubblicato nel 1994 («Flammability labelling of cosmetic products 94/267») e Il regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e recante modifica del regolamento (CE) N. 1907/2006; L’autoregolamentazione dell’Industria europea prevede la possibilità di scegliere se indicare in etichetta la parola «infiammabile» (da tradurre nelle varie lingue presenti in etichetta) o se inserire in etichetta un simbolo che riporti una fiamma (che non richiede evidentemente alcuna traduzione e che risulta facilmente riconoscibile e interpretabile).