Prodotti biocidi e Reg. (UE) 528/2012 (bpr)

29125Come stabilito dall’art. 93, entro il 1° settembre 2016 dovrebbero essere presentate le richieste di approvazione per quelle sostanze attive che non rientravano nel precedente quadro normativo sui biocidi (Dir. 98/8/CE) ma che ricadono ora in quello del BPR (BPR – art. 93). La scadenza riguarda due gruppi di sostanze attive: sostanze utilizzate nei materiali a contatto con alimenti come biocidi di superficie; i biocidi di superficie utilizzati per la fabbricazione di oggetti in materiale plastico sono degli additivi a tutti gli effetti per la normativa dei materiali a contatto con gli alimenti e quindi soggetti ad autorizzazione. Sostanze generate in situ (una sostanza biocida è definita «generata in situ» se è generata da un’altra sostanza denominata «precursore» al momento del suo utilizzo. Nell’ambito del BPR, dovranno essere valutati i potenziali rischi sia dei precursori che della sostanza attiva da essi generata) con precursori che non ricadevano nel campo di applicazione della direttiva in quanto non erano immesse sul mercato, o perché nessun claim è mai stato formulato per evidenziare che tali precursori potevano essere utilizzati a scopo biocida. Esempio per questo gruppo è l’ozono generato dall’ossigeno dell’aria che se utilizzato per la disinfezione dell’acqua potabile. Le imprese interessate a sostenere le loro combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto dovranno presentare a ECHA un dossier sulla sostanza attiva utilizzando il Registry for Biocidal Products (R4BP). Se la richiesta non verrà effettuata entro il 1° settembre 2016 il prodotto biocida potrà essere mantenuto sul mercato solo fino al 1° settembre 2017.