Dopo il fiorire di claim di “filler” anche per prodotti dermocosmetici in vendita online, in farmacie e parafarmacie, il ministero della Salute fa chiarezza.

Con la circolare dell’11 maggio 2026, il dicastero spiega di essere dovuto intervenire in seguito a “segnalazioni pervenute alla Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco concernenti la commercializzazione, anche mediante canali online e presso farmacie e parafarmacie, di filler destinati all’uso iniettivo”. 

Filler: dispositivi medici per professionisti sanitari

I filler per il riempimento e la ricostruzione, chiarisce la circolare, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.

In base a questo regolamento, un dispositivo può essere immesso sul mercato solo se fornito e utilizzato nel rispetto della destinazione d’uso indicata dal fabbricante. Tale destinazione d’uso identifica, come utilizzatori previsti, professionisti sanitari qualificati. I filler, si ricorda nella circolare, sono dispositivi iniettabili che presuppongono un atto medico e non sono destinati all’autosomministrazione.

Pertanto, in base al regolamento (UE) 2017/745 sui dispotivi medici, i distributori, comprese le farmacie e parafarmacie, sia fisiche sia di e-commerce, devono verificare che “i dispositivi siano forniti nel rispetto delle condizioni stabilite dal fabbricante, incluse quelle relative agli utilizzatori previsti”.

La nota informativa dell’AIFA sui filler dermici

La stessa Agenzia Italiana del Farmaco, nella nota informativa dell’8 settembre 2023, avvertiva che, “relativamente ai prodotti di medicina estetica, le segnalazioni di casi di vendita illegale e/o di falsificazione riguardano, nella gran parte dei casi, soluzioni iniettabili per il viso, come, per esempio, la tossina botulinica, una proteina neurotossica utilizzata per uso terapeutico ed estetico, e i filler dermici a base di acido ialuronico (HA), una sostanza naturale che dona volume alla pelle”.

Nella stessa nota si ricordava che, se la tossina botulinica è un farmaco soggetto ad obbligo di prescrizione, che deve essere somministrato solo da medici con le abilitazioni previste per legge, i filler dermici, benché dispositivi medici e non medicinali, devono essere comunque prescritti e somministrati da medici abilitati con specifiche competenze professionali.

In questo quadro, le farmacie, le parafarmacie e i rivenditori online di filler “sono tenuti ad assicurare che la vendita di tali prodotti sia riservata a soggetti in possesso delle necessarie competenze professionali”.

 

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