Aloe Vera: un alleato, non un nemico

Aloe vera essential oil on tropical leaves background

Alla luce di quanto emerso in queste ultime settimane, in merito alla decisione presa dalla Commissione Europea per quanto concerne il Regolamento UE 2021/468, del 18 marzo 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene, Domenico Scordari- Presidente di N&B (www.nbnaturalisbetter.com/it/) – ci spiega «troviamo corretto fare chiarezza sulle notizie comunicate e divulgate sui vari canali di informazione relativamente al fatto che ‘l’Aloe

Domenico Scordari

Vera sia stata vietata dalla Commissione Europea in quanto genotossica o cancerogena’. Riteniamo che sia stata fatta molta confusione sull’argomento e che le notizie comunicate stiano impropriamente danneggiando l’immagine dell’aloe vera, spaventando il consumatore finale e creando di conseguenza danni irreparabili ad una miriade di aziende ed a migliaia di lavoratori coinvolti nella filiera della produzione dell’Aloe Vera. Va precisato che questo Regolamento sui derivati dell’idrossiantracene, che restringe la commercializzazionedi alimenti e integratori alimentari che contengono determinati derivati dell’idrossiantracene (HAD), si basa su un parere scientifico dell’EFSA che ha espresso tale parere anche se permangono molte incertezze. Non si riesce a comprendere come sia l’EFSA sia la Commissione Europea siano arrivati ad una conclusione così affrettata e sproporzionata nonostante non ci siano dati scientifici certi e non siano stati in grado di fornire indicazioni sulla dose giornaliera che non desti preoccupazioni per la salute. Sembra incredibile ma questi dubbi ed incertezze vengono palesemente indicati nella stesura del Regolamento stesso (punto 7 e  8 del Regolamento).

(7)       L’Autorità ha riscontrato che i derivati dell’idrossiantracene aloe-emodina ed emodina e la sostanza strutturalmente analoga dantrone si sono dimostrati genotossici in vitro. Anche gli estratti di aloe si sono dimostrati genotossici in vitro, molto probabilmente a causa della presenza di derivati dell’idrossiantracene. L’aloe-emodina si è inoltre dimostrata genotossica in vivo. L’estratto totale di aloe e l’analogo strutturale dantrone si sono rivelati cancerogeni.

 (8) Considerato che l’aloe-emodina e l’emodina possono essere presenti negli estratti, l’Autorità ha concluso che i derivati dell’idrossiantracene dovrebbero essere considerati genotossici e cancerogeni a meno che non vi siano dati specifici che dimostrino il contrario, e che gli estratti contenenti derivati dell’idrossiantracene destano preoccupazioni per la sicurezza, anche se permangono incertezze.

L’Autorità non è stata in grado di fornire indicazioni su una dose giornaliera di derivati dell’idrossiantracene che non desti preoccupazioni per la salute umana. La valutazione dell’EFSA identifica potenziali problemi nell’uso prolungato di queste sostanze basandosi principalmente su test in vitro (alcuni molto vecchi), e solo su 1 test in vivo effettuato sull’estratto totale di Aloe vera, dove viene utilizzata ogni parte della foglia inclusa la parte esterna dove in effetti sono contenuti i derivati degli idrossiantraceni. Seppure discutibili, le valutazioni dell’EFSA non si riferiscono al succo puro di aloe vera, ottenuto dal gel interno della foglia dopo aver eliminato tutte le parti esterne della foglia e quindi privo di derivati dell’idrossiantracene. Questo è già un elemento importante. Questi studi in vivo e in vitro dimostrano che solo una lunga esposizione (trattamento cronico) agli antrachinoni potrebbe avere degli effetti gravi sulla salute. Le persone che assumono questi preparati per lunghi periodi si espongono a un maggiore rischio di tumore al colon rispetto a chi non ne fa uso, ma non si fa riferimento alle quantità di assunzione che rappresenterebbero un rischio e questo lascia dei seri dubbi sia sull’attendibilità scientifica sia sul vero obiettivo di questo regolamento.
A nostro avviso è dovere e responsabilità dell’autorità definire con chiarezza i limiti entro i quali il consumo di derivati dell’idrossiantracene risulta sicuro per la salute, piuttosto che vietare i prodotti che li contengono, creando inutili allarmismi ed impattando negativamente sull’immagine di una pianta meravigliosa e sul futuro di centinaia di migliaia di persone coinvolte nel settore. Inoltre, la valutazione in vivo viene effettuata sull’estratto totale di Aloe Arborescens e sull’utilizzo del prodotto come lassativo, ma gli integratori alimentari non sono lassativi medicinali. La loro valutazione non si applica ai preparati a base di gel o polpa interna priva di antranoidi dalle foglie delle specie di Aloe (principalmente Aloe Vera Barbadensis), che sono comunemente usati negli alimenti e nei cosmetici nell’UE.
Alla luce di quanto descritto, gli studi in vitro e in vivo effettuati possono rappresentare un elemento per cui sia necessario approfondire la cosa con altri studi più specifici, ma non sono sufficienti per farne una divulgazione di tipo allarmistico, poiché non rappresentano la certezza scientifica necessaria per determinare la pericolosità dei derivati dell’idrossiantracene, né per determinare le quantità di assunzione giornaliera che potrebbero risultare pericolose.
Molto probabilmente stiamo assistendo ad una vera e propria guerra commerciale tra l’industria del farmaco e quella dell’integratore, ma non riteniamo possibile che un’Istituzione come la Commissione Europea esprima un parere senza avere certezze scientifiche, lasciando spazio ad errate interpretazioni e ad un’errata comunicazione da parte dei media, creando di conseguenza danni incalcolabili all’immagine ed all’economia delle aziende coinvolte, considerando anche il periodo storico in cui viviamo. Pertanto, i derivati dell’idrossiantracene sono contenuti nella parte esterna della foglia dell’aloe e non nella polpa o gel interno, e questo importante aspetto non è stato minimamente menzionato nel Regolamento.
Inoltre, abbiamo la sensazione che chi ha varato il Regolamento non sia a conoscenza che esistano oltre 300 varietà di Aloe Vera e che esistono aziende che da decenni utilizzano un processo estrattivo che elimina completamente i derivati dell’idrossiantracene.
Le tecniche di estrazione e lavorazione del gel di Aloe Vera Barbadensis, sia per uso alimentare sia per uso cosmetico, utilizzano solo la parte interna della foglia di aloe (il parecnchima/gel o innerleaf). In questo modo si eliminano tutte le parti esterne della foglia e quindi si elimina totalmente la presenza dei derivati idrossiantracenici. Il succo di Aloe Vera Barbadensis, ottento dal gel interno della foglia, è uno straordinario alleato della nostra salute. Riteniamo che sia dovere della Commissione Europea fare chiarezza e distinguere bene la differenza tra estratto di aloe totale ed estratto di aloe dal gel interno della foglia, prodotti che hanno in comune il nome, ma non certamente le finalità. Il Regolamento (la Commissione ha preso come riferimento il Verbale del 5 ottobre 2020 dello Standing Committee PAFF della CE, che stabilisce i limiti massimi di rilevabilità dei metodi analitici pari a 1ppm), chiarisce che il divieto non si applica per tutti i preparati a base di Aloe che contengano un livello di HAD inferiore a 1 ppm di aloe-emodina e/o emodina; 1 ppm dellasommatraaloinaA+aloina B.
Il consumatore finale non comprende questi tecnicismi e percepisce solo che l’Aloe Vera è pericolosa per la salute. Per questo il Regolamento ed il conseguente turbinio mediatico stanno procurando un vero e proprio stato di allarmismo sociale di cui non avevamo bisogno, soprattutto in questa delicata fase storica.
Sulla base di quanto indicato nel Regolamento, si evince che quantità inferiori ad 1ppm costituiscono prova dell’assenza dei derivati dell’idrossiantracene (HAD) nel prodotto pronto per l’uso, che in questo caso risulta sicuro per il consumatore finale».

Frangula, Rabarbaro, Senna, Cascara

Domenico Scordari conclude «il Regolamento restringe anche l’uso di altre piante come le preparazioni a base di Frangula, Rabarbaro, Senna, Cascara. Tutte piante ampiamente utilizzate sia in integratori alimentari sia nella produzione di liquori perché ricche di derivati dell’idrossiantracene, basti pensare che la Cascara contiene quasi il doppio di Aloina A+B rispetto all’Aloe ne contengono molti di più rispetto all’Aloe e che la Senna contiene quasi il doppio di Aloe-emodina rispetto all’Aloe. Risulta sproporzionata la decisione della Commissione di restringere i prodotti che contengono derivati dell’idrossiantracene, vietando i prodotti a base di Aloe che li contengono (inseriti nell’Allegato A) ed invece inserendo nell’allegato C (in fase di valutazione per i prossimi 4 anni) i prodotti contenenti le piante sopradescritte che hanno quantità molto più alte di derivati dell’idrossiantracene, rispetto all’Aloe Vera. Ancora più difficile comprendere come delle piante contenenti i derivati dell’idrossiantracene, addirittura dichiarate genotossiche e cancerogene, potranno continuare ad essere utilizzate come aromi, ad esempio nella produzione di liquori.
Questa mia dichiarazione non è un attacco verso gli organi di informazione, ma al contrario vuole essere una comunicazione fatta nella speranza di dare una serie di elementi utili per poter fare chiarezza sull’argomento».