Nuovi formati di MSDS per i profumi

Una profonda novità nel settore essenziero è quella che coinvolge la sfera regolatoria con il nuovo formato per le schede di sicurezza delle miscele pericolose, come lo sono per la maggior parte quelle dei profumi caratterizzate dalla presenza di pittogrammi di pericolosità e frasi di rischio e prudenza elaborate secondo i più recenti criteri del CLP: il nuovo regolamento 878/20 detta le regole sulle nuove versioni delle schede di sicurezza.

Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele. Tra le novità c’è l’introduzione delle prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;  si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele. Un’altra novità è rappresentata dal codice UFI, Unique Formula Identifier che rappresenta un codice univoco che indica la miscela a livello europeo e che attraverso una registrazione al portale europeo ECHA ne permette la completa rintracciabilità, collegandolo ai portali sanitari dei singoli paesi membri della Comunità Europea.

Il Regolamento 2020/878 è entrato in vigore il 16 luglio 2020 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31.9 del REACH o nel caso in cui, conformemente a quanto previsto all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del CLP, l’UFI deve essere incluso nelle SDS, le SDS conformi al regolamento (UE) 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti).