I parabeni sono regolamentati come conservanti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, allegato V, voce 12, sotto la denominazione acido pidrossibenzoico, suoi sali ed esteri, con una concentrazione massima dello 0,4% per un singolo estere e dello 0,8% per le miscele di esteri. Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sui parabeni nel dicembre del 2010, seguito da un chiarimento dell’ottobre 2011 in risposta alla decisione unilaterale della Danimarca di vietare l’uso del propilparabene e del butilparabene, le isoforme e i loro sali, nei prodotti cosmetici destinati ai bambini fino ai 3 anni di età, in conformità dell’articolo 12 della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. Le conclusioni del 2010 e del 2011 sono state confermate dalCSSC in un parere supplementare del maggio 2013. Il CSSC ha ritenuto che l’utilizzo del butilparabene e del propilparabene come conservanti nei prodotti cosmetici finiti sia sicuro per il consumatore, se la somma delle loro concentrazioni individuali non supera lo 0,19% (come esteri). Per i prodotti cosmetici contenenti questi due parabeni, esclusi i prodotti specifici per l’area del pannolino, il CSSC ritiene che non sussista alcun rischio per la sicurezza dei bambini (di ogni fascia d’età), in quanto il margine di sicurezza si fonda su ipotesi molto prudenti per quanto concerne la tossicità e l’esposizione. Il CSSC ha tuttavia sostenuto che nel caso di bambini di età inferiore ai 6 mesi, e per quanto riguarda il butilparabene e il proprilbarabene presenti nei prodotti cosmetici che non prevedono il risciacquo, destinati ad essere applicati nell’area del pannolino, un rischio non può essere escluso alla luce del metabolismo immaturo e dell’eventuale presenza di cute lesa in quest’area. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione propone di limitare l’uso del butilparabene e del propilparabene, come raccomandato dal CSSC, inserendo una nuova voce 12 bis nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. La data di applicazione proposta è 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre ulteriori 6 mesi verrebbero concessi alle aziende per ritirare dal mercato i prodotti non conformi. La Commissione invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul provvedimento in questione e sulle sue possibili ripercussioni.