Consultazione Pubblica sul 2-Cloroacetamide

La sostanza con il nome chimico 2-Cloroacetammide, nome INCI Cloroacetammide (CAS 79-07-2, CE 201-174-2) è listata nell’allegato V, alla voce 4,1 del Regolamento su prodotti cosmetici, essendo autorizzata come conservante a una concentrazione massima dello 0,3%. La sostanza 2-chloracetamide è classificata come Repr. 2 (tossicità per la riproduzione) ai sensi del R. (CE) n. 1272/2008. L’Articolo 15 comma 2, del R. (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici prevede che: “L’utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come Sostanze CMR, di categoria 2, ai sensi della parte 3 dell’allegato VI del R. (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se la sostanza è stata valutata dal Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) e ritenuta sicura per l’uso in prodotti cosmetici. A tal fine,la Commissioneadotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32 (3) del presente regolamento”. Essendo una sostanza ”vecchia” CMR (classificazione applicata prima del 1° dicembre 2010), il divieto automatico ai sensi dell’articolo 15 del regolamento sui cosmetici non si applica a questa sostanza. La sostanza è stata infine valutata da SCCS, che ha concluso nel suo parere SCCS/1360/10 che: “Sulla base dei dati disponibili, l’ SCCS giunge alla conclusione che la 2 – cloroacetammide non è sicura per i consumatori se usata sotto le condizioni d’uso attuali, ovvero dello 0,3% nei prodotti cosmetici. I dati sull’uomo indicano che le reazioni allergiche possono essere provocati a concentrazioni inferiore allo 0,3% (condizioni di utilizzo nei prodotti cosmetici). Alla luce del parere summenzionato dall’SCCS,la Commissionepropone di eliminare la sostanza 2-cloroacetammide dall’allegato V del Regolamento Cosmetici. Ciò significa un divieto di questa sostanza nei prodotti cosmetici. In relazione all’applicazione delle nuove misure,la Commissionepropone un periodo di tempo di 9 mesi dopo la data di pubblicazione del provvedimento, per l’immissione sul mercato, e 12 mesi per il ritiro dal mercato. Pertanto, in base alle considerazione sifatte,la Commissionedesidera invitare tutte le parti interessate, comprese le autorità degli Stati membri, i produttori di prodotti cosmetici, i produttori di questa sostanza, industria e associazioni dei consumatori, a presentare osservazioni sulla misura considerata e sui suoi possibili effetti. Deadline entro il 15 marzo 2012 per far giungere osservazioni e informazioni con il riferimento “2 – cloro acetammide; alla European Commission – Directorate General Health and Consumers.