Diagnosi energetica per le aziende cosmetiche

diagnosi energetica
Gradient solar panel with sunset and green field background

diagnosi energetica

La Diagnosi Energetica Industriale (o Audit Energetico Industriale) viene definita dalla direttiva 2012/27/UE – Direttiva sull’Efficienza Energetica (DEE) – come «una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati». Il Decreto Legislativo 102/2014 ha recepito la Direttiva DEE, il che comporta un piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, con l’esecuzione di audit energetici completi ogni quattro anni, che coinvolgono anche diverse aziende cosmetiche nazionali e straniere. La prossima revisione, prevista per il 2019, sarà basata sui dati raccolti nel 2018. La diagnosi energetica impianti industriali ha l’obiettivo di fornire una panoramica dei consumi energetici dello stabilimento e, contestualmente, di verificare la presenza e la fattibilità tecnico-economica di interventi che riducano i consumi energetici. Le imprese obbligate a eseguire la diagnosi energetica periodica sono:

  • «Grandi imprese»: imprese che occupano più di 250 dipendenti indipendentemente dal fatturato, o che hanno un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un totale bilancio annuale sopra i 43 milioni di euro.
  • «Imprese energivore»: imprese a forte consumo di energia iscritte nell’elenco della CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).

Per le imprese che sono contemporaneamente «Grandi imprese» e «Imprese energivore», ai fini della compilazione dei documenti della Diagnosi Energetica, secondo quanto chiarito dal MISE e dall’ENEA, sono da considerarsi a tutti gli effetti grandi imprese. Per le imprese straniere collegate a imprese italiane, sempre ai fini della diagnosi e dell’obbligo di eseguire la verifica periodica, deve essere considerato solo il sito italiano. Eseguita la Diagnosi Energetica dal tecnico autorizzato, il documento di Diagnosi Energetica va trasmesso per via telematica all’ENEA dal rappresentante legale dell’impresa. Le PMI, a differenza delle «Grandi imprese» e delle «Imprese energivore», non rientrano tra i soggetti obbligati all’esecuzione della diagnosi energetica (art. 8 D.Lgs 102/2014). Sono tuttavia incentivate nell’attività di audit energetico attraverso fondi statali e regionali (POR FESR 2014-2020), e non hanno l’obbligo di trasmettere all’ENEA il documento rilasciato dal tecnico certificato che ha eseguito la diagnosi energetica.

L’attività di auditing o Diagnosi Energetica è tal quale sia per le Grandi aziende e per le Imprese energivore che per le PMI, e viene realizzata attraverso le seguenti fasi:

  • Sopralluogo presso lo/gli stabilimenti da parte di tecnici specializzati;
  • Raccolta documentazione fornita dall’azienda;
  • Raccolta dati presso la struttura;
  • Esame preliminare ed elaborazione dei dati ottenuti;
  • Analisi consumi energetici, elettrici e termici e costruzione del Bilancio Energetico Industriale;
  • Analisi delle condizioni esistenti, costruzione di indicatori e confronto con i benchmark di settore;
  • Proposte di intervento di risparmio energetico (razionalizzazione dei flussi energetici, utilizzo di energie rinnovali, tecnologie efficienti, recuperi di calore, contrattualistica legata alle forniture);
  • Elaborazione Relazione Finale e presentazione al management aziendale.

Per tutti i soggetti obbligati, ma anche per le PMI interessate a ottimizzare il proprio utilizzo di energia, la diagnosi può essere effettuata soltanto da specifici soggetti identificati dalla norma Europa UNI CEI EN 16247: Società di servizi energetici (ESCO), Esperti in gestione dell’energia (EGE), Auditor energetici. È importante sottolineare che i risparmi ottenuti dagli eventuali successivi interventi di efficienza energetica possono essere valorizzati attraverso il meccanismo dei certificati bianchi o TEE (Titoli di efficienza energetica). Sono escluse dall’obbligo di Diagnosi Energetica ogni 4 anni, ma non di inviarla all’ENEA, le imprese con Sistema di Gestione volontario EMAS, ISO 50001 o ISO 14001, comprendente una Diagnosi Energetica conforme ai requisiti dell’Allegato 2 del D.lgs. 102/2014. Le imprese soggette all’obbligo di Diagnosi Energetica, che non provvedono a eseguire la Diagnosi Energetica e inviare la relativa documentazione all’ENEA, una volta ogni 4 anni, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014.

La multa per omessa Diagnosi Energetica va da 4.000 a 40.000 euro dimezzata per cui da 2.000 a 20.000 se la diagnosi non è conforme alle prescrizioni del Decreto. Tuttavia, la sanzione non elimina l’obbligo di effettuare la diagnosi che va, comunque, comunicata all’ENEA.

di G. Chiricosta