Ethoxydiglycol

Bowl with peroxide and brush, closeup on white background
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) L 60 del 5 marzo 2016 il Regolamento (UE) 2016/314 della Commissione del 4 marzo 2016 che modifica l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. Il Regolamento (UE) 2016/314 adegua al progresso tecnico l’Allegato III del Regolamento (CE) 1223/2009, anche in riferimento a quanto deliberato dal Comitato Scientifico SCCS (Scientific Committee on Cosmetic Safety), disciplinando il dietilenglicole monoetiletere (diethylenglycol monoethyl ether – DEGEE) noto anche come 2-(2-etossietossi)-etanolo e avente denominazione INCI Ethoxydiglycol. L’uso del DEGEE è regolamentato come segue in: tinture per capelli a ossidazione la concentrazione massima è del 7%, tinture per capelli non a ossidazione la concentrazione massima è del 5%, altri prodotti da risciacquo la concentrazione massima è del 10%, altri prodotti cosmetici non spray la concentrazione massima è del 2,6%, prodotti spray quali profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti la concentrazione massima è del 2,6%. Nelle restrizioni sono riportati anche: il livello di impurezza dell’etilenglicole nell’Ethoxydiglycol deve essere ≤ 0,1 % e da non usare in prodotti per l’igiene orale e in prodotti per gli occhi. A decorrere dal 25 marzo 2017 possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell’UE solo i cosmetici conformi al Regolamento 2016/314.