Sostanze SVHC

4.1.1

Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) comprendono tutte quelle sostanze che sono:
• cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1A e 1B di cui al punto 3.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
• persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati nell’Allegato XIII del Regolamento REACH;
• per le quali sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente pari a quelli descritti sopra, a es. perturbatori del sistema endocrino.
La Corte di giustizia europea ha espresso una sentenza per chiarire la modalità di calcolo dello 0,1% di SVHC nel caso di articoli complessi.
Nella sentenza del 10 settembre 2015 viene specificato che le disposizioni stabilite dall’art. 7 comma 2 del Reg. REACH devono essere interpretate nel senso che: spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso in ogni articolo che produce, e spetta all’importatore di un articolo, composto a sua volta da più componenti (articolo complesso), determinare per ogni componente se tale sostanza sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso. Nella sentenza viene così chiarito che in caso di articoli complessi, la comunicazione delle informazioni (REACH –art. 33) in merito alla presenza di una o più SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% d’ora in poi dovrà essere effettuata considerando i singoli sub-articoli che compongono un articolo e non più sull’articolo finale che viene immesso sul mercato.
Ovviamente questa sentenza porterà anche a importanti ricadute sulle modalità di valutazione di eventuali obblighi di notifica a ECHA delle sostanze SVHC ai sensi dell’art. 7(2) del Regolamento REACH.