L’Unione europea (UE) ha iniziato a esaminare la sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici profumati a fine del 1990. Ciò grazie a organizzazioni non governative (ONG) che pressavano per la sicurezza al 100% di tutti gli ingredienti. Il mandato è stato conferito dal Parlamento lla Commissione europea che, a sua volta ha assegnato l’incarico al comitato scientifico consultivo. La risposta del comitato fu di raccomandare che l’UE vietasse alcuni ingredienti e ne limitasse altri. Viene fuori una lista di 26 ingredienti trovati in gran parte nelle fragranze e negli oli essenziali che, se presenti a certi livelli devono essere elencati come parte della lista degli ingredienti del prodotto. L’elenco di questi 26 allergeni aveva lo scopo di avvisare i clienti della loro presenza in modo da poter evitare di usare il prodotto a persone allergiche a queste sostanze chimiche. Questo elenco di ingredienti ha indotto, alcuni produttori/commercianti a evitare l’uso di queste sostanze o oli essenziali nelle loro fragranze. Tuttavia, pochi hanno avuto successo dal momento che questi 26 ingredienti includono i componenti aromatici più popolari. L’11 marzo2003, l’UE ha pubblicato il settimo aggiornamento alla direttiva 76/768/CEE sui cosmetici Tra i cambiamenti apportati è stata aggiunta la lista dei 26 ingredienti aromatici più popolari nell’allegato III “Elenco delle sostanze che i prodotti cosmetici non devono contenere, se non alle restrizioni previste.” Queste oggi sono chiamate comunemente come le fragranze allergizzanti dell’UE. Le origini di questo regolamento risalgono al comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) parere adottato il 23 giugno 1999, che è stato emesso in risposta alle domande seguenti dell’UE:
– L’SCCNFP accetta l’inclusione di tutti i materiali con restrizione dell’International Fragrance Association (IFRA) nell’allegato III “Elenco delle sostanze che i prodotti cosmetici non devono contenere, se non alle restrizioni previste?” i livelli permessi di utilizzo raccomandati da IFRA possono essere utilizzati nella direttiva sui cosmetici 76/768?
– L’SCCNFP concorda sul fatto che tutti i materiali che IFRA consiglia di non essere utilizzati come componenti aromatici possono essere incluse nell’allegato II “Elenco delle sostanze che non fanno parte della composizione dei prodotti cosmetici?
Si propone che tutte le fragranze allergizzanti conosciute siano etichettati in materia di cosmetici se utilizzate nel prodotto. L’SCCNFP accetta questa proposta? Se sì, quali prodotti chimici rientrano in questa classificazione? C’è una concentrazione massima ammissibile di ogni sostanza chimica senza l’obbligo di etichettatura?