Legislazione stringente per l’industria dei profumi

4.1.1Diverse sostanze presenti nei profumi hanno uno status giuridico in divenire: ovvero sono in una fase di revisione per l’applicazione del regolamento sui cosmetici e/o per applicazione del regolamento REACH sulle sostanze chimiche. Alcune sostanze sono state messe in discussione dalla Commissione Europea e sono ancora in attesa di provvedimenti normativi (Tagete minuta, patula; antranilato metil- N – metile; Vetiveril acetat; Acetaldeide). Alcune di queste sostanze rientrano anche nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del regolamento sui prodotti cosmetici, che proibisce l’uso di sostanze CMR classificate nella categoria 1A (noto effetto CMR sull’uomo), 1B (sospetto effetto CMR sull’uomo) o 2 (sospetta effetto CMR, ma le informazioni disponibili sono insufficienti). Inoltre, alcune sostanze sono anche interessate da alcune procedure REACH aggiuntive oltre la registrazione, come la valutazione delle sostanze. È il caso, per esempio, di BMHCA, alcol furfurilico, Citral e Citronellale. Ciò non significa necessariamente che queste sostanze siano in procinto di essere vietate o limitate, infatti, il termine della loro valutazione può essere ritardato, a seconda della priorità, oppure possono essere rimossi dalla lista se il dossier REACH è stato soddisfatto nelle varie richieste. Attualmente le procedure del REACH sono concentrate sulle sostanze CMR ma dovrebbero includere a breve le sostanze sensibilizzanti e i «perturbatori» endocrini. Per la FEBEA una delle sfide è quella di dimostrare che il rischio posto dalle sostanze sensibilizzanti la pelle è sufficientemente gestito dal regolamento sui cosmetici e dai regolamenti per la salute dei lavoratori e che i sensibilizzanti della pelle non possono essere trattati come sostanze CMR. Altro capitolo importante gli allergeni in profumeria. Le misure proposte dalla Commissione europea in risposta alle raccomandazioni del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) sono attualmente oggetto di consultazione pubblica. La Commissione persegue due obiettivi principali: per prevenire l’induzione e per impedire lo scatenamento. La Commissione ha pertanto proposto di vietare determinate sostanze, per limitare la concentrazione di una serie di altri, e di aggiungere molte sostanze alla lista degli allergeni che devono essere etichettati. A tal proposito, Cosmetics in Europe suggerisce che le aziende possano scegliere di etichettare l’elenco degli allergeni sulla confezione o di fornire queste informazioni elettronicamente. Cosmetics in Europe supporta anche un cambiamento nella nomenclatura INCI, per consentire l’utilizzo di sigle, e chiede un periodo di transizione di almeno 6 anni per i prodotti già immessi sul mercato. Il periodo di consultazione pubblica su questo tema si è concluso a fine maggio 2014. La Commissione potrà quindi presentare le sue proposte definitive al Parlamento e al Consiglio per l’adozione definitiva a fine 2014 o all’inizio del 2015.

di G. Chiricosta e F. Legrenzi