Pubblicato il nuovo regolamento del bio

biologico
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È stato pubblicato il nuovo regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CE n. 834/2007.

Il nuovo testo è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, e si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Quali sono le novità?
Il lavoro che resta da fare è ancora molto, mancano gli allegati tecnici  e devono essere adottati altri atti delegati o esecutivi al fine di completare il tutto.

ITEMNUOVO REGOLAMENTOREGOLAMENTI ATTUALI
(834 +889+ 1235)
considerando124tot. 93 (40+42+11)
articoli61 (in 9 capitoli)tot. 211 (42+143+26)
definizioni75tot. 59 (27+21+11)
allegati6tot. 28 (1+20+7)

Lo scopo di applicazione è esteso ai prodotti elencati nell’allegato I del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (es. sale marino e altri sali; bozzoli di bachi da seta; cera d’api; tappi di sughero; cotone, lana e pellami); nonostante le forti richieste, la ristorazione resta esclusa ma è facoltà degli Stati membri riconoscere standard nazionali applicabili al settore fermo restando il divieto dell’utilizzo del logo europeo in questi casi.

Sono inserite, tra le altre, le definizioni di “misure preventive” e “misure precauzionali” con riferimento specifico ai requisiti della produzione bio, nonché la definizione di “nanomateriali” (esplicitamente proibiti).

È consentito agli Stati membri di avere regole che proibiscono l’etichettatura di prodotti che contengono sostanze non ammesse sopra una determinata soglia, ma tali regole non devono impedire la commercializzazione di prodotti biologici ottenuti in altri Stati membri (in altri termini: si mantiene l’attuale idiosincrasia per cui un prodotto biologico fatto in Italia che abbia accidentalmente un residuo superiore a 0,01 ppm non può essere etichettato e venduto come bio ma lo stesso prodotto con lo stesso livello di residui fatto in Francia, può essere etichettato e venduto liberamente in Italia).

I certificati emessi dagli Organismi di certificazione tornano ad essere chiamati con il loro nome e non più “documenti giustificativi”; sono individuate 7 categorie di prodotti che possono essere certificate e gli operatori possono scegliere diversi Organismi di certificazione per le diverse categorie di prodotti; sono definiti criteri per esonerare gli operatori dall’essere “certificati”.

È introdotta anche sul territorio europeo la certificazione per “gruppi di operatori” i cui membri devono soddisfare alcuni requisiti (costo di certificazione superiore al 2% del fatturato bio; fatturato inferiore a 25.000 euro/anno; superfici massime diverse per tipologie produttive; il gruppo deve avere personalità legale ed istituire un sistema di controllo interno, nonché avere un sistema di commercializzazione comune tra i membri che devono trovarsi in prossimità geografica).

Sono previste ulteriori deroghe al requisito del controllo minimo annuale degli operatori.

Le nuove modalità di import saranno basate solo su due canali: uno prevede accordi commerciali bilaterali tra l’Unione Europea e i singoli Paesi richiedenti; l’altro prevede il riconoscimento di Autorità od Organismi privati unicamente per gli scopi della certificazione in conformità al nuovo regolamento.

Principali categorie di prodotti certificabili
Entrando nello specifico delle categorie di prodotti che possono essere certificate, dettagliate all’art. 35.7, sono le seguenti: vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; animali e prodotti animali non trasformati; alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati; prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti; mangimi; vino;altri prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie.

La diversificazione di cui sopra fa sì che, come indicato all’art. 35.4, un operatore possa essere certificato da diversi organismi per le diverse categorie, il che fa presupporre che il riconoscimento (=delega all’attività di controllo) degli organismi, possa essere ugualmente diversificato.

(Fonte CCPB)