Regolamentazione dei prodotti solari in UE

A differenza dei prodotti cosmetici più “tradizionali”, i filtri solari non aderiscono in modo “inerte” alla pelle, fornendo un semplice effetto decorativo, ma il loro riconosciuto e importante contributo alla salute pubblica ha portato molte regioni del mondo a trattarli come farmaci o “cosmetici speciali”. In controtendenza rispetto all’epoca, già nel 1976 il legislatore dell’UE aveva preso la decisione consapevole di considerare, trattare e regolamentare i filtri solari come prodotti di consumo in rapida evoluzione.

Da allora, la Direttiva/Regolamento dell’UE sui cosmetici bilancia due parallele necessità: da un lato l’esigenza di severi requisiti di sicurezza ed efficacia, dall’altro la necessità di una rapida innovazione e di una facile disponibilità da parte dei consumatori. Mentre il regolamento UE considera che “tutti i prodotti cosmetici sono uguali”, i filtri solari sono chiaramente “più uguali”; per questo motivo, in diversi settori della legislazione, nel corso degli anni, sono stati introdotti requisiti o linee guida specifici dedicati ai prodotti per la protezione solare.

Pur rimanendo nello spirito generale della normativa, tali requisiti tengono conto della specificità dei filtri solari per quanto riguarda la sicurezza degli ingredienti (elenco positivo per i filtri UV), la valutazione della sicurezza del prodotto (fotostabilità, esposizione deliberata ai raggi UV), il concetto di efficacia minima (UVA/ UVB), l’applicazione di opportuni test di efficacia (metodi di test standardizzati) e la corretta etichettatura (istruzioni per l’uso chiare, informazioni non fuorvianti per i consumatori).

Il presente articolo presenta la storia del Regolamento UE sui cosmetici, i suoi requisiti principali, ove applicabili, fornendo e spiegando considerazioni specifiche relative ai filtri solari.

Curr Probl Dermatol- 55:266-281 (2021)