Regolamento biocidi

shampoIn Italia la Direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione in commercio dei biocidi, recepita con il D.L.vo 174/2000 è stata sostituita dal Regolamento (UE) 528/2012 (entrato in vigore il 17 luglio 2012 e applicativo dal 1° settembre 2013) attraverso un periodo di transizione per alcune disposizioni. Un prodotto biocida, come definito dal Regolamento (UE) n. 528/2012, è: qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica; o qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica. Anche un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida. I biocidi comprendono 22 tipologie di prodotti (PT) divisi in quattro gruppi, con la descrizione di ogni tipologia in base all’attività e all’utilizzo: Gruppo 1: Disinfettanti e biocidi in generale (PT 1, 2, 3, 4 e 5); Gruppo 2: Preservanti (PT 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13); Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi (PT 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20); Gruppo 4: Altri biocidi (PT 21 e 22). Alla luce dell’armonizzazione europea, l’Italia ritiene necessario riclassificare gli attuali Presidi Medico-Chirurgici e numerosi prodotti che, se pure hanno una destinazione d’uso biocida, attualmente si trovano sul mercato senza autorizzazione (Prodotti di Libera Vendita – PLV). I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi del DPR 392 del 6 ottobre 1998.