Le sostanze prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata annua devono essere registrate in base a quanto previsto dal Regolamento 1907/2006 – REACH, incluso per le applicazioni che prevedono dimensioni nanometriche, anche per gli usi cosmetici. Francesca Bernacchi, dell’Area tecnico-normativa di Cosmetica Italia, ricapitola i principali obblighi e, per le sostanze di uso cosmetico, la complementarietà con il Regolamento 1223/2009.
«La registrazione ai sensi del REACH comporta la realizzazione di un fascicolo, nel quale siano riportati i risultati degli studi delle proprietà intrinseche della sostanza, ovvero le sue caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, con un dettaglio d’informazione che si fa sempre più approfondito in funzione del tonnellaggio di produzione/importazione. Inoltre, a partire dalle 10 tonnellate annue, oltre al fascicolo è richiesta anche una valutazione del rischio che, nel caso in cui la sostanza sia classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento 1272/2008 – CLP, prevede una valutazione dell’esposizione per tutti gli usi identificati della sostanza e per tutto il suo ciclo di vita. In questi casi, solo gli usi che sono valutati come sicuri possono essere registrati e comunicati nella filiera attraverso gli scenari espositivi allegati alla scheda dati di sicurezza. Se l’uso finale della sostanza è nei prodotti cosmetici e la sostanza è pericolosa solo per la salute umana, lo scenario espositivo contempla solo le condizioni di sicurezza cui deve sottostare il lavoratore nel sito produttivo. Infatti, secondo una logica di complementarietà normativa, la sicurezza del consumatore finale è già disciplinata dal Regolamento 1223/2009, attraverso la relazione di sicurezza del prodotto cosmetico finito».
Il principio della complementarietà, rimanda dunque al REACH la parte sulle valutazioni di sicurezza per l’ambiente, che è una tematica REACH. «Come sottolineato anche nelle premesse del Regolamento cosmetico, gli aspetti relativi all’impatto ambientale delle sostanze utilizzate nei cosmetici sono disciplinati dai processi REACH, non solo quello di registrazione ma anche quelli di autorizzazione e restrizione, le due legislazioni sono del tutto complementari» prosegue Bernacchi.
Attualmente il REACH non prevede disposizioni specifiche per la registrazione dei nanomateriali, sottolinea l’esperta, esistono solo raccomandazioni a livello di linee guida, pubblicate dall’ECHA nella sua Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
«Tornando alla valutazione dell’impatto ambientale -rimarca Bernacchi -le sostanze che rispondono ai criteri di PBT (Persistenti, Tossiche e Bioccaumulabili) e/o quelli di vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile), vanno incontro ai processi REACH di autorizzazione o restrizione. Attualmente due sostanze d’impiego cosmetico, i siliconi ciclici D4 e D5, sono coinvolte in queste discussioni, e se ne sta valutando la proposta di restrizione (quindi inserimento nell’Allegato XVII del REACH), che ne limiterebbe la concentrazione massima utilizzabile nei prodotti da risciacquo. Comunque non si tratta di sostanze in forma di nanomateriale».
di E.Perani